Legge Bucalossi
La Concessione edilizia (LEGGE 28 gennaio 1977, N. 10 – Legge Bucalossi) è un provvedimento amministrativo da parte dell’autorità comunale, che promuove attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. In seguito alla legge 127/97 (Bassanini bis) il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato dalla figura del sindaco a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale. La concessione edilizia è un provvedimento a titolo oneroso (gli oneri sono quelli relativi all’urbanizzazione primaria, secondaria e un contributo sul costo di costruzione in base al Consiglio Comunale). Per richiedere la concessione edilizia, il proprietario del terreno o dell’entità immobiliare, deve presentare una domanda corredata della necessaria documentazione relativa al sito. Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali ed attività produttive devono essere preventivamente sottoposte dall’interessato all’A.S.L. competente per territorio, per la verifica di compatibilità e tutela dell’ambiente dal punto di vista igienico sanitario e della difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Il responso del sindaco o dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale viene notificata al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, può essere presentato ricorso al Presidente della Giunta Regionale che invita il sindaco a provvedere entro 15 giorni. In caso di persistente silenzio viene nominato un commissario che si pronuncia entro 30 giorni sull’istanza di concessione. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, scaduti i quali deve essere ottenuta una nuova concessione. La concessione comporta un contributo per le spese di urbanizzazione. Riferimenti legislativi: • L 17/8/42 n. 1150 e succ. mod. • L 28/1/77 n. 10. • L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e succ. mod. • L.R. 2 maggio 1986 n. 18. • L 10/77 art. 1. • L.R. 56/77, art. 48 e seg. e 56. • L.R. 2 maggio 1986 n. 18, art. 17. Dal 2003 la concessione edilizia ha preso il nome di “Permesso di costruire”. Conserva invece questa dicitura in Valle d’Aosta, ai sensi della L.R. 4 aprile 1998 n. 11, art. 60. (Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Concessione_edilizia) Clicca qui per il testo integrale della Legge 10.